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STATUTO AVO MANFREDONIA ONLUS Art. 1 - L'A.V.O. L'Associazione "A.V.O." ha struttura e contenuti democratici, ha durata illimitata, ha la propria sede in Manfredonia presso l’abitazione del Presidente pro-tempore Antonio DI LAURO in Via Ugo Foscolo, 12 ed è associata alla A.V.O. regionale e alla FEDERAVO condividendone i principi ispiratori. Art. 2 - FINALITA' - DISPOSIZIONI GENERALI
L'A.V.O.: a) in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito; b) fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale; c) esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale, con il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 D.Lgs. 460/1997, ossia “assistenza sociale e socio-sanitaria” ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) opera nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio-assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia: con l'esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. E' una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali si svolge la sua attività; e) collabora con le Istituzione per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente; f) si impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore dell'ammalato. g) assume l’obbligo dell’uso della denominazione ed in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico della sigla ONLUS; h) assume l’obbligo, sempre ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del citato D.Lg. 460/97, di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse ed esclude la possibilità di distribuirli, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o effettuata a favore di altre ONLUS che facciano parte di una stessa struttura sanitaria. ART. 3 - ASSOCIATI
L'A.V.O. è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali. A ogni socio è richiesta, come condizione essenziale, una adeguata formazione che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione. I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata e organizzata, nonché di recedere dall'appartenenza all'Associazione. I soci, inoltre, hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata. I soci hanno tutti pari diritti e doveri. Art. 4 - FINANZIAMENTO L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: - quote associative e contributi dei soci; - contributi di privati; - contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche; - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Esecutivo. Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio attraverso delega del Presidente. Art. 5 - CONTABILITA' L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione curerà la tenuta del bilancio preventivo e conto consuntivo annuali, nonché la tenuta di un registro per l'inventario dei beni (mobili e immobili) da aggiornarsi ad ogni fine di esercizio finanziario. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vanno deliberati dal Consiglio Esecutivo rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio ed approvati dall'Assemblea entro i successivi tre mesi. Art. 6 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'Associazione: - Assemblea dei soci; - Consiglio Esecutivo; - Presidente; - Collegio dei Revisori dei conti; - Collegio dei Probiviri. Art. 7 - ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita dai soci dell'Associazione. Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferire ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea ha i seguenti compiti: - eleggere i membri del Consiglio Esecutivo; - eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri; - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori; - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Esecutivo; - approvare il bilancio preventivo; - approvare il bilancio consuntivo; - approvare le richieste di modifica statutaria o di scioglimento di cui all'art. 17; - stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti. Art. 8 - CONSIGLIO ESECUTIVO
E' composto da 7 membri ed elegge, nel suo seno, il Presidente che ha la rappresentanza dell'Associazione e un Vice-Presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente. La riunione e' valida quando vi siano presenti almeno la meta' più uno dei componenti. Al consiglio sono attribuiti i seguenti compiti: - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione; - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti; - nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori di settore; - in genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione. Il Consiglio Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente di norma una volta al mese e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Art. 9 - IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Esecutivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti artt. 7 e 8. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Art. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI
E' composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. Provvede al controllo dei conti dell'Associazione e riferisce annualmente all'Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e seguenti del C.C. I revisori possono essere anche esterni all'Associazione. Art. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
E' composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. E' investito, su proposta del Consiglio Esecutivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi motivi del socio, quali che siano le funzioni ricoperte, ai sensi del successivo art. 16. Giudica ex bono at aequo senza formalità di procedure. Il provvedimento emesso è inappellabile. Art. 12 - SEGRETARIO E TESORIERE
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti; - provvede al disbrigo della corrispondenza: - provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Esecutivo; - coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria. Il Tesoriere: - predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo; - cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa; - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. ART. 13 - NORME RIGUARDANTI GLI INCARICHI SOCIALI
Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono gratuiti, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovati. Il Presidente può essere rieletto una sola volta e i Consiglieri due volte consecutivamente. Pure gratuite sono le prestazioni fornite dai volontari. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene e il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa. Art. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate alla sua attività di volontariato. Art. 15 - QUOTA SOCIALE Essa è annuale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea nè prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Art. 16 - PERDITA DELLE QUALITA' DI SOCIO
Perdono la qualità di socio: - coloro che non versano la quota sociale per due anni consecutivi; - i dimissionari; - coloro che senza giustificato motivo non esplicano, per almeno un anno, alcuna attività nell’interesse dell’Associazione; - coloro che, in base a determinazione del Consiglio Esecutivo, per violazioni delle norme statutarie o per altri gravi motivi risultano nuocere al prestigio o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell'Associazione. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva. In attesa della decisione, il Consiglio Esecutivo ha facoltà di sospendere il socio da qualsiasi attività associativa. Art. 17 - SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto dal Consiglio Esecutivo o da almeno due terzi dei soci. Il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Le modifiche dello statuto sono consentite ai termini di legge. Art. 18 - APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA L'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del presente Statuto è condizione indispensabile per poter utilizzare il logo A.V.O. Atto esente dall’imposta di bollo di registro ai sensi dell’art. della leggn. 266 dell’11.8.1991. |





